Statuto Nazionale E.R.A. Ambiente
Statuto Nazionale E.R.A. art. 36
In prima convocazione l’Assemblea Generale potrà deliberare con l’intervento di almeno la metà delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi.
Per la seconda convocazione sarà sufficiente l’intervento di almeno un terzo delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza delle Delegazioni Regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 37
Occorrendo, l’Assemblea nomina di volta in volta gli scrutatori per le votazioni assembleari.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 38
Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che l’Assemblea di volta in volta deciderà.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 39
In ogni caso le delibere sociali, siano esse prese in Assemblea o per referendum, devono essere pubblicate sull’Organo Ufficiale dell’Associazione.
Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza, ne può dare anticipata comunicazione ai Soci mediante invio per posta di circolari ai singoli od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed alle Sezioni.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 40 - Probiviri
Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su richiesta di un Socio o di una Sezione interessata può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Collegio di Probiviri composto da tre membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che siano iscritti alla E.R.A. da almeno cinque anni.
Il più anziano dei tre membri è il Presidente di diritto.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 41
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo probivirale deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolativo per tutte le parti interessate ed inappellabile. Il lodo, redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la Segreteria Generale, la quale curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile.
Il lodo è segreto; potrà esserne però data pubblicazione dalla Segreteria Generale su richiesta scritta di tutti gli interessati.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 42
Poiché la nomina dei Probiviri è eminentemente onorifica, i Soci che accettino la nomina stessa, esplicano l’incarico gratuitamente anche per quanto riguarda le spese vive che dovessero incontrare per l’esplicazione dell’incarico stesso.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 43
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione ed a lui è devoluta la firma sociale. Firma libera, in assenza del Presidente, ha anche il Segretario Generale.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici, determinando i limiti della delega.
Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implichino alcuna responsabilità di fronte ai terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare la firma ad uno o più Consiglieri e ad un Segretario Amministrativo.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 44
Nessuna obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale, autorizzazione che dovrà risultare da regolare delibera. In nessun caso il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare l’assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 45
I verbali di assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa e dagli eventuali scrutatori.
I verbali di scrutinio per le votazioni ad referendum saranno firmati dai Sindaci.
I verbali del Consiglio Direttivo saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi funge da Segretario.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 46
Per provvedere al raggruppamento dei Soci in sede periferica, possono essere costituite Sezioni E.R.A.
Tutti i Soci devono necessariamente far parte di una Sezione della Regione in cui essi hanno l’abituale domicilio, salvo comprovate e motivate eccezioni.
I Soci della Sezione, oltre al versamento della quota sociale stabilita dalla Sezione, comprensiva della quota di affiliazione secondo i termini dell’art. 5, possono volontariamente versare contributi straordinari alla Sezione di competenza.
La costituzione di Sezioni deve scaturire da regolare e formale domanda di costituzione, controfirmata in originale dai Soci fondatori.
La copia in originale deve essere conservata agli atti della costituenda Sezione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la regolarità formale della costituzione, anche in conformità al proprio Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla effettiva appartenenza alla E.R.A. dei firmatari, nel numero minimo di sette componenti, costituisce la Sezione ed invia copia sia della domanda che della delibera alla Segreteria Generale della E.R.A.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella riunione successiva, ne prenderà atto, riconoscendo come data di costituzione quella a tergo indicate nella domanda.
In caso di scioglimento di una Sezione, per qualsiasi motivo esso sia avvenuto, sarà cura della stessa di segnalare alla Segreteria Generale il testo della delibera con le relative motivazioni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale curerà il trasferimento del patrimonio della Sezione disciolta.
Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra deve avvenire con le modalità che seguono:
- il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla Sezione da cui egli si trasferisce
- la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale della E.R.A. ed alla Sezione di provenienza del Socio;
- il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l’anno successivo;
- eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio di domicilio;
- la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30 giorni;
- se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni.
Le Sezioni fanno capo al Consiglio Direttivo Nazionale; le Sezioni, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale, possono darsi un regolamento interno, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.