Statuto Nazionale E.R.A. Ambiente
Statuto Nazionale E.R.A. art. 24
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che, per legge o per Statuto, non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 25
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno cinque membri; nessuna adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua assenza, da un Vice Presidente) con l’assistenza del Segretario Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale).
Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, saranno valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.
Le delibere di esclusione di Soci per gravi motivi di cui all’art. 11, lettera b), per essere valide dovranno sempre essere approvate con almeno sette voti favorevoli.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni prese saranno pubblicate nell’Organo Ufficiale. Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, saranno valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.
Le delibere di esclusione di Soci per gravi motivi di cui all’art. 11, lettera b), per essere valide dovranno sempre essere approvate con almeno sette voti favorevoli.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni prese saranno pubblicate nell’Organo Ufficiale. Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 26
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza fino ad un massimo di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo può sostituirli ricorrendo all’istituto della cooptazione, che dovrà essere esercitata nell’ambito dei candidati non eletti alle ultime elezioni, oppure indicendo apposite elezioni per colmare i vuoti.
I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del triennio in corso.
Le elezioni devono però essere senz’altro indette qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di due.
In tal caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio decadono; essi possono però essere confermati con referendum.
In caso di vacanza fino ad un massimo di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo può sostituirli ricorrendo all’istituto della cooptazione, che dovrà essere esercitata nell’ambito dei candidati non eletti alle ultime elezioni, oppure indicendo apposite elezioni per colmare i vuoti.
I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del triennio in corso.
Le elezioni devono però essere senz’altro indette qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di due.
In tal caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio decadono; essi possono però essere confermati con referendum.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 27 - Bilanci
L’ipotesi di bilancio preventivo, redatta a cura della Segreteria Generale, viene predisposta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, sulla scorta di una prima proiezione di chiusura del bilancio e sulle indicazioni del Consiglio Direttivo.
Il bilancio preventivo sarà pubblicato dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale.
Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché l’eventuale modifica dell’ipotesi del bilancio preventivo, sulla scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso.
La prima convocazione dell’Assemblea Generale sarà fissata entro il mese di Giugno dall’approvazione delle ipotesi di bilancio da parte del Consiglio Direttivo.
La relazione sull’andamento economico dell’anno precedente, con riferimento al bilancio dell’esercizio, viene redatta dalla Segreteria Generale per essere successivamente sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Analoga relazione, ma inerente l’attività svolta dall’Associazione durante l’anno trascorso, è predisposta dal Presidente e, come quella di cui al precedente comma, deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Entro dieci giorni dall’approvazione, tutta la documentazione relativa ai bilanci e le relative relazioni da sottoporre all’Assemblea Generale è inviata ai Sindaci ed ai singoli Consiglieri.
La Segreteria Generale predisporrà tutta la documentazione contabile per la verifica da parte del Collegio Sindacale che, entro il sedicesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea Generale, depositerà in Segreteria Generale la propria relazione.
Il bilancio preventivo sarà pubblicato dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale.
Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché l’eventuale modifica dell’ipotesi del bilancio preventivo, sulla scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso.
La prima convocazione dell’Assemblea Generale sarà fissata entro il mese di Giugno dall’approvazione delle ipotesi di bilancio da parte del Consiglio Direttivo.
La relazione sull’andamento economico dell’anno precedente, con riferimento al bilancio dell’esercizio, viene redatta dalla Segreteria Generale per essere successivamente sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Analoga relazione, ma inerente l’attività svolta dall’Associazione durante l’anno trascorso, è predisposta dal Presidente e, come quella di cui al precedente comma, deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Entro dieci giorni dall’approvazione, tutta la documentazione relativa ai bilanci e le relative relazioni da sottoporre all’Assemblea Generale è inviata ai Sindaci ed ai singoli Consiglieri.
La Segreteria Generale predisporrà tutta la documentazione contabile per la verifica da parte del Collegio Sindacale che, entro il sedicesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea Generale, depositerà in Segreteria Generale la propria relazione.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 28
I Sindaci sono eletti per referendum in numero di tre effettivi e due supplenti fra i Soci aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri.
Ai sindaci spetta l’indipendenza delle funzioni esercitate.
Ai Sindaci spetta il controllo generale sull’amministrazione dell’Ente e sulle votazioni a referendum; in particolare essi controllano l’organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci possono ricoprire anche una carica nell’organizzazione periferica dell’Associazione.
I Sindaci durano anch’essi in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza di un Sindaco, i due rimasti in carica provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in corso.
Ai sindaci spetta l’indipendenza delle funzioni esercitate.
Ai Sindaci spetta il controllo generale sull’amministrazione dell’Ente e sulle votazioni a referendum; in particolare essi controllano l’organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci possono ricoprire anche una carica nell’organizzazione periferica dell’Associazione.
I Sindaci durano anch’essi in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza di un Sindaco, i due rimasti in carica provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in corso.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 29
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l’esecuzione di eventuali e particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione amministrativa o tecnica.
Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o alla Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di rappresentanza della Presidenza.
Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l’esecuzione di eventuali e particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione amministrativa o tecnica.
Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o alla Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di rappresentanza della Presidenza.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 30 - Votazioni e delibere assembleari
Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 31
- Le votazioni per la nomina dei nove membri del Consiglio Direttivo di cui all’art. 23 e per la nomina dei Sindaci, sia effettivi che supplenti di cui all’art. 27, per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione, per la disposizione del capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per l’Associazione debbono avvenire per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.
- Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’Assemblea Generale, formata dalle Delegazioni Regionali di cui all’art. 17.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 32
Le votazioni per referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea Generale, nel quale ultimo caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare.
All’uopo il Consiglio trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei Sindaci.
All’uopo il Consiglio trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei Sindaci.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 33
A maggior garanzia della votazione per referendum, i Sindaci hanno la più ampia facoltà nello stabilire le modalità di compilazione della scheda, del relativo invio ai Soci dello scrutinio dei voti.
I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere da uno o più Soci; in ogni caso deve essere consentito a qualsiasi Socio, che si presenti spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio.
I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere da uno o più Soci; in ogni caso deve essere consentito a qualsiasi Socio, che si presenti spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 34
Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 35
Le Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse funge da segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma l’Assemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi Delegato intervenuto.