Statuto Nazionale E.R.A. Ambiente
La qualità di Socio della E.R.A.. si perde per recesso o per esclusione:
- per recesso:
il Socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione. Perché possa avere effetto con l’anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale della E.R.A. non oltre il 30 novembre. Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità;
- per esclusione:
il Consiglio Direttivo Nazionale può in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità o per gravi motivi e, sentite le parti coinvolte, può immediatamente deliberare a suo insindacabile giudizio la sospensione dai diritti sociali.
Nei casi di esclusione per gravi motivi, la deliberazione consiliare, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza prescritta al comma 3 del successivo art. 25.
Se l’esclusione avviene per morosità, il Consiglio ha diritto di procedere contro l’ex Socio per il pagamento dell’annualità in corso; il Socio moroso è comunque tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla data della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata. Se l’esclusione avviene per gravi motivi, sono restituiti all’ex Socio tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi che ancora restano alla chiusura della gestione per l’anno in corso.
La sospensione cautelativa dai diritti sociali, che il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare – ai sensi dello Statuto - per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l’hanno determinata.
L’estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all’interessato la permanenza nell’Associazione o non sia stata pronunciata delibera di esclusione per qualsiasi motivo.
Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell’anzianità di iscrizione alla E.R.A.Il Socio che non si attiene alle delibere del Consiglio Direttivo, delle Sezioni o delle Assemblee è soggetto a sospensione. La sospensione viene comminata dal Consiglio Direttivo, su proposta del CD di Sezione o da un socio della stessa, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 12
Per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo Nazionale, sempre sentito le parti ed assunte quelle informazioni che riterrà, ha facoltà di sospendere con delibera, a suo insindacabile giudizio, il Socio dall’esercizio dei suoi diritti sociali per un periodo non superiore a sei mesi.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 13
Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti art. 11 lettera b) ed art. 12, il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può rendere di pubblica ragione i motivi del provvedimento.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 14
Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio Direttivo contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini della E.R.A. o priva dei requisiti necessari.
Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne escludano uno già Socio.
Statuto Nazionale E.R.A. art. 15 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative;
- dalla Biblioteca;
- dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi.
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale.
Le Assemblee Generali possono essere Ordinarie o Straordinarie.
L’Assemblea Generale, sia essa Ordinaria che Straordinaria, è composta da non più di due Delegati per ogni Regione nominati dai rispettivi soci regionali.
La comunicazione di nomina dei Delegati deve pervenire alla Segreteria Generale immediatamente dopo la loro designazione.
Ogni Delegazione partecipante ai lavori dell’Assemblea Generale deve, comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia conforme del suddetto documento, onde consentire la verifica dei poteri.
I Delegati all’Assemblea Generale devono essere sufficientemente documentati sugli argomenti che figurano all’Ordine del Giorno dell’Assemblea stessa.
Ai Presidenti di Sezione devono essere inviati gli atti dovuti da parte della Segreteria Generale, al fine di poterne discutere in sede locale.
Per l’eventuale rimborso delle spese che l’espletamento di tale incarico comporta si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto.
Nel caso che i due Delegati non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la Regione rappresentata si intenderà assente dalla votazione, con relativa modifica del quorum.
La convocazione di Assemblea Generale Straordinaria è fatta dal Consiglio Direttivo, verificata la regolarità formale della richiesta, per una data che non deve eccedere i 60 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Nella scelta della località in cui l’Assemblea Generale avrà luogo, il Consiglio Direttivo avrà riguardo di favorire la partecipazione di tutte le Regioni.
L’Assemblea Generale, in seconda convocazione, non può aver luogo che in data successiva e comunque non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione.
E’ cura della Segreteria Generale, studiati i tempi tecnici necessari, reperire nella località deliberata dal Consiglio Direttivo, una sede in cui poter svolgere l’Assemblea, determinando altresì le date e gli orari di convocazione.
L’avviso di convocazione per l’Assemblea Generale, che la Segreteria Generale deve inviare per lettera raccomandata ai Presidenti di tutti le Sezioni almeno 30 giorni prima della data in cui essa avrà luogo, deve contenere chiaramente le indicazioni della località, l’indirizzo della sede, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e la documentazione relativa agli stessi. i Delegati Regionali che desiderano proporre argomenti da discutere in Assemblea devono far pervenire alla Segreteria Generale il testo delle proposte stesse e la relativa documentazione.
Il termine utile è fissato al 28 febbraio di ogni anno per l’Assemblea Generale Ordinaria.
Se l’Assemblea Generale è straordinaria, detto termine è di sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. Gli argomenti proposti dai Delegati Regionali possono essere raggruppati in un unico punto, ma non devono essere censurati o cassati dalla Segreteria Generale o dal Consiglio Direttivo.
Alle Assemblee Generali possono assistere tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, senza tuttavia che essi abbiano diritto alla parola. Non è ammessa invece la presenza di non Soci, salvo che questi non siano stati invitati ad intervenire dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale, che funge da Segretario dell’Assemblea Generale, può farsi assistere da eventuale Segretario Amministrativo o da un Socio di propria fiducia, per l’approntamento delle minute che dovranno servire alla redazione, a cura del Segretario Generale, del verbale ufficiale dell’Assemblea stessa.
Il Segretario Generale può avvalersi di registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una relazione più fedele possibile ai lavori.
La diffusione parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari - al di fuori dall’ambito associativo - può costituire motivo di sanzioni disciplinari qualora la diffusione stessa possa arrecare danno anche solo all’immagine dell’Associazione verso l’esterno.
I voti rappresentati dagli astenuti concorrono nel computo ai fini del quorum per la determinazione della maggioranza.
Una proposta che, messa ai voti, non ottenga la maggioranza richiesta, deve essere considerata respinta dall’Assemblea.
La chiamata per votazione avverrà per ordine alfabetico di Regione, alternativamente discendente ed ascendente.
La documentazione relativa ai punti iscritti all’Ordine del Giorno dovrà rimanere a disposizione dei Delegati durante i lavori assembleari.
La sede e la data dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, saranno comunicate ai Delegati Regionali almeno 20 giorni prima della data fissata dell’Assemblea.
Le Delegazioni Regionali che desiderino presentare proposte da inserire all’Ordine del Giorno, devono far pervenire il relativo testo scritto alla Segreteria Generale con congruo anticipo.
- la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento dell’Associazione;
- il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell’anno in corso;
- la relazione del Collegio Sindacale;
- i provvedimenti di scioglimento delle Sezioni, eventualmente deliberati;
- gli altri argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Sindaci, sia dalle Delegazioni Regionali ed iscritti all’Ordine del Giorno ai sensi del precedente art. 21.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere. I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire anche una carica nella organizzazione periferica dell’Associazione.