Maltrattamenti
Modulo
Leggi che tutelano gli animali: 189/04
“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
Nel codice penale è stato inserito il TITOLO IX BIS (art. 544 bis), intitolato “Delitti contro il sentimento degli animali”. A seguito di tale modifica, il maltrattamento degli animali da semplice contravvenzione diventa un delitto. Questo cambiamento comporta un aggravamento delle pene, che cambia da ammenda a reclusione e/o multa.
La differenza tra ammenda e multa è normata e a tal proposito vale la pena ricordare che entrambe sono pene pecunarie, ma, mentre per l'ammenda il CP recita così:
Art. 26 del codice penale prevede che:
“ La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000”
per la multa la differenza è la seguente:
Art. 24 del codice penale recita quanto segue:
“La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50 euro, nè superiore ad euro 50.000. Per i delitti determinati da motivi di lucro , se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.”
Tra le novità introdotte dalla nuova legge vi è il ruolo delle associazioni protezionistiche chiamate ad intervenire in prima persona attraverso l’affidamento degli animali oggetto di sequestro e/o confisca.
l’animale è un essere vivente capace di soffrire, e, pertanto, chi compie un atto di crudeltà nei confronti di qualsiasi animale, o lo uccide per divertimento, compie un reato e può essere punito.
Il maltrattamento di animali è normato specificamente nell'art. 544 ter del codice penale. É un delitto punito con la reclusione ed è un reato perseguibile d'ufficio. Ciò significa che è sufficiente la prima denuncia perchè le autorità si muovano autonomamente.